Informiamo che in data 5 luglio 2022 sono state approvate dalla Giunta provinciale le linee guida tecniche di cui all'articolo 26 della legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1.
Questi regolano sia l'illuminazione pubblica esterna, che lo spegnimento dell'illuminazione durante le ore notturne delle vetrine, delle insegne luminose e di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa e dei monumenti architettonici e artistici tra le 23 e le 6 del mattino.
Facciamo che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 9, comma 2, della nuova deliberazione, i gestori degli impianti di illuminazione pubblica hanno un anno di tempo a partire dall'entrata in vigore dei presenti criteri per adeguarsi alle nuove disposizioni.
L'uso di proiettori di fasci luminosi in direzione del cielo (skybeamer) è già stato vietato con l'entrata in vigore dell'articolo 26 della legge provinciale del 10 gennaio 2022, n. 1.
L'articolo 11 della nuova deliberazione contiene le eccezioni.
Le nuove normative riguardanti il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna sono disponibili al seguente indirizzo:
Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
Delibera della Giunta provinciale del 5 luglio 2022, n. 477