Il sindaco è capo dell’amministrazione comunale e ufficiale del governo, egli rappresenta il comune, convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale e sorveglia l’attività dei servizi ed uffici e l’esecuzione degli atti.
Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune.
In particolare al sindaco spettano le seguenti attribuzioni:
- ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
- presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro 60 giorni dalla data dell’elezione della giunta comunale;
- presiede, salvo diverse disposizioni ovvero diverso provvedimento a norma della precedente lettera a), i comitati e le commissioni consiliari e comunali;
- adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- rilascia i certificati e gli attestati previsti dalle discipline di settore;
- rappresenta il comune in giudizio e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni deI comune;
- firma i contratti e le convenzioni;
- quale ufficiale deI governo esercita le funzioni assegnategli dalle leggi dello stato. Vigila inoltre sul corretto esercizio delle attribuzioni delegate al comune dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.
Il sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall’elezione della giunta tra gli assessori il suo sostituto. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni.